19/02/2016 | Rapporto di lavoro
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 3763 del 18/02/2016, fermo restando quanto disposto dall’art. 43, c. 3 del D.lgs. 148/2015 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2016 i contratti di solidarietà non potranno più essere stipulati, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 del DL 148/1993 (L. 236/1993), ha precisato che per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono ancora scegliere se avvalersi delle prestazioni di quest’ultimo oppure fruire del contributo di solidarietà nei limiti previsti dalla Legge 208/2016.